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Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorse dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio.

2. Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1 gennaio 1944.

Art. 2

1. Le contribuzioni dovute dal prestatore di lavoro per fondi di previdenza o per altre forme previdenziali relativamente al periodo valutabile ai sensi del primo comma del precedente articolo possono essere versate in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo.

2. I riammessi in servizio possono chiedere che l'ammontare dell'indennita' di anzianita' percepita per il licenziamento avvenuto per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto dalla indennita' che dovra' essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.

Art. 3

1. Qualora la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'art. 5 dal decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non posla aver luogo per inidoneita' al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, e' corrisposta una indennita' di anzianita' con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella cui risale la Inidoneita' o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato gia' corrisposto allo stesso titolo.

2. Nel caso di decesso del dipendente, la indennita' di cui al precedente comma e' riversibile ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI