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Autorizzazione della maggiore spesa di lire 800 milioni per revisione prezzi di opere pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1597, e stanziamento di lire 850 milioni per la prosecuzione dei lavori stessi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In dipendenza del maggiore costo di costruzione dovuto agli aumenti di prezzi verificatisi durante l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1597, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni, in aggiunta a quella gia' stanziata con l'anzidetto decreto legislativo, ripartita come appresso:

  1. 2) raddoppio Roma-Nord. . . . . . . . . . . . . " 98.000.0 00

  2. 3) prolungamento ferrovia Roma-Lido . . . . . . " 57.000.0 00

  3. 4) variante della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri . " 115.000.0 00

  4. 5) tronco Tavolato-scuderie Capannelle della
    ferrovia dei Castelli. . . . . . . . . . . " 50.000.0 00

---------- -- Totale . . . L. 800.000.0 00 ---------- --

Art. 2

1. Per la prosecuzione dei lavori della ferrovia Metropolitana di Roma e per il completamento delle opere murarie relative al prolungamento della ferrovia Roma-Lido fino alla via Cristoforo Colombo e di quelle relative alla galleria di raddoppio della ferrovia Roma-Nord e' autorizzata la maggiore spesa di lire 850 milioni ripartita come appresso:

  1. 2) galleria di raddoppio della ferrovia Roma-
    Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 65.000.0 00

  2. 3) opere murarie per il prolungamento della
    ferrovia Roma-Lido . . . . . . . . . . . . " 85.000.0 00

---------- -- Totale . . . L. 850.000.0 00 ---------- --

Art. 3

1. Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.650 milioni derivanti dalla presente legge viene destinata, per lire 850 milioni, una corrispondente aliquota delle maggiori entrare di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948 - 1949 (quinto provvedimento) e per lire 800 milioni una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'altra legge 21 agosto 1949, n. 648, concernente pure variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949 (dodicesimo provvedimento).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI