Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-1945
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa l'imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945:
2. Voce 64 della tariffa - frumento;
" 6 5 " " - segala;
" 66-b " " - orzo altro;
" 67 " " - granturco;
" 69 " " - granaglie non nominate;
" 70 " " - farine;
" 74 " " - legumi secchi;
" 117 " " - semi oleosi;
" 918 " " - avena;
" 924 " " - semi non oleosi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 18 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - LOMBARDO - SEGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI