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Revisione delle tabelle organiche degli Enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale avventizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Gli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, devono provvedere, qualora non vi abbiano gia' provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 31 dicembre 1950.

2. I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI