Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Ente Acquedotti Siciliani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso all'Ente Acquedotti Siciliani un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 80.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti da esso gestiti.
Art. 2
1. Alla corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente si fara' fronte con prelevamento dalla quota di lire 500.000.000, assegnato all'Ente Acquedotti Siciliani per l'esercizio finanziario 1949-50 in conto della spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI