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Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' raggruppato nei seguenti ruoli:
ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;
ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;
ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;
ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune".
L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l) e m) e successive modificazioni, e' classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Art. 2

1. Il n. 1 del primo comma dell'art. 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e' modificato come segue: "1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'eta' di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo ali gruppo A, l'eta' di anni 33, e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di eta' puo' essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno".

2. Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10° e' abrogato.

Art. 3

1. Il servizio prestato in qualita' di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

2. Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1 luglio 1945, possono optare per il trattamento piu' favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stadi inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni.

3. Il servizio prestato in qualita' di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4

1. L'indennita' speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, puo' essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non piu' di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non piu' di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennita' di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale.

Art. 6

1. Un terzo dei posti del grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, sara' invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° che alla data di entrata in vigore della legge facciano gia' parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7

1. L'ultimo comma dell'art. 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e' sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per posti di ruolo e' in facolta' dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.
"Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonche' l'anzianita' minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa".
Il terzo comma dell'art. 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e' abrogato.

Art. 8

1. Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257.

2. Disposizioni transitorie.

Art. 9

1. Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianita' normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, B e C sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al 10°.

2. Della riduzione di cui al comma precedente non potra' fruire il personale che abbia comunque gia' goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potra' essere conseguita piu' di una promozione.

3. Per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° di gruppo A non e' richiesto il requisito di cui, all'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 10

1. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della, presente legge, per le promozioni al grado 6° del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376.

Art. 11

1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a conferire non oltre la meta' dei posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo A, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.

2. Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sara' necessario non avere superato l'eta' di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo A presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di ingegnere.