Elevazione a lire 31.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato a lire 31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 2
1. Alle spese di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1949-50 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI