Temporanea elevazione del limite massimo di eta' per i pubblici concorsi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite massimo di eta', stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' delle aziende dipendenti, e' elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.
2. L'elevazione del limite massimo di eta' prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non superino i quarantacinque anni.
Art. 2
1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati gia' indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto e' prorogato di trenta giorni.
2. L'Amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata notizia con gli stessi mezzi di pubblicita' adottati per il bando.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI