Concessione di un contributo alla Societa' per azioni "Agenzia Stefani" per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passivita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere alla liquidazione del personale ed alla sistemazione di talune passivita' dell'"Agenzia Stefani", e' autorizzata la spesa di 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.
Art. 2
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare, a favore dell'"Agenzia Stefani", in persona del suo presidente, la somma di cui all'art. 1, su conformi proposte motivate del Consiglio di amministrazione approvate dal Collegio sindacale.
Art. 3
1. Ai sensi dell'art. 81 - quarto comma - della Costituzione, sara' provveduto alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, mediante versamento in Tesoreria di un corrispondente importo di lire 50 milioni, da effettuarsi con prelevamento dal conto della liquidazione degli enti giornalistici ex fascisti.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI