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Rifornimento idrico delle Isole minori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A e' a carico dello Stato.

2. La gestione relativa e' devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la marina militare.

3. Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli Comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

4. Al comune di Lampedusa e Linosa e' concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

Art. 2

1. Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:

  1. 1) L. 90.000.000 per l'acquisto presso l'A.R.A.R. di tre navi cisterna;

  2. 2) L. 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;

  3. 3) L. 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese L. 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa.

Art. 3

1. Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la marina militare).

2. La somma di cui al n. 3) del precedente articolo gravera' per L. 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e per L. 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4

1. Il costo dell'acqua e' rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.

Art. 5

1. Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verra' provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.

Art. 6

1. Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinate per il predetto importo complessivo di L. 843.000.000 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI