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Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, mutui fino all'ammontare di 25 miliardi per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni e con ammortamento in trentacinque anni al tasso vigente alla data della concessione.

Art. 2

1. I mutui di cui al precedente art. 1 saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici in misura non superiore a cinque miliardi annui a decorrere dal 1 gennaio 1950 in base a piani di acquisto, ovvero stati di avanzamento dei lavori su richiesta della Azienda stessa.

2. La parte eventualmente non erogata in un esercizio sara' portata in aumento della quota relativa all'esercizio successivo, salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 4.

Art. 3

1. Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del mutuo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Nello stato di previsione della spesa di detta Azienda verranno stanziate in corrispondenza, le somme per provvedere alle spese relative alla ricostruzione ed al potenziamento degli impianti previsti dal precedente art. 1.

Art. 4

1. L'ammortamento decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della prima somministrazione, con rimborso degli interessi sulle somme non erogate a tasso di concessione del mutuo.

2. Ove, alla fine del quinquennio il mutuo non fosse stato per intero erogato, esso si intendera' limitato alla parte effettivamente somministrata.

3. Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' d'ammortamento.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI