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Concessione di anticipazioni del Tesoro alla gestione mutui per il personale delle Ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni alla Gestione dei mutui al personale delle Ferrovie dello Stato, per la concessione di prestiti quinquennali alle condizioni vigenti per i prestiti accordati con le disponibilita' del "Fondo garanzia cessioni" per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, entro il limite massimo di lire cinquanta milioni (50.000.000) per esercizio finanziario a decorrere da quello 1949-50 e limitatamente ad un quinquennio, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

Art. 2

1. Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'art. 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilita' del "Fondo garanzia cessioni".

Art. 3

1. Le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'art. 1, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale ed interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio della entrata da istituirsi, rispettivamente, per la quota capitale e per la quota interessi.

2. L'ammortamento avra' inizio dal 1 luglio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di luglio.

Art. 4

1. Le anticipazioni di cui all'art. 1 saranno stanziate in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate a richiesta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al conto corrente fruttifero che l'Amministrazione medesima tiene con il Tesoro.

Art. 5

1. All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50.

Art. 6

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge, comprese quelle da apportare agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI