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((Durata in carica delle Amministrazioni comunali))

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, relativamente al sindaco ed alla Giunta municipale.

2. Rimangono altresi' in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

3. Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli comunali, tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro il 1960.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 12 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI