Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, all'Istituto di emissione, alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;
b) agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi.
Art. 2
1. Al pagamento del compenso da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale, restando incaricata la Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna delle aziende predette la quota loro spettante.
Art. 3
1. Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale, sara' provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati presso la Tesoreria medesima, munite del visto del controllore.
Art. 4
1. Al pagamento dei compensi a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e' autorizzato a stabilire con proprio decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, il compenso da corrispondersi a decorrere dal 9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del Tesoro ordinari, presso l'Istituto di emissione, dalle aziende di credito in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 32 lettera f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, ed ai densi dell'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.
2. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a regolare con apposita convenzione, da stipularsi con la Banca d'Italia, le modalita' del rimborso da parte dello Stato del compenso corrisposto in base al precedente comma.
Art. 6
1. All'onere di complessive L. 1.150.000.000, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI