Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. Sono prorogate di validita', fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374, delle seguenti merci: ==================================|================================== | Qualita della merce | Scopo per il quale e concessa | la importazione temporanea | ----------------------------------|--------------------------------- |
1) Alluminio e sue leghe in | Per la fabbricazione di leghe di
lingotti, pani,placche, fili, | alluminio e per la fabbricazio-
naschi, barre, tubi | ne di semilavorati,autoveicoli,
| parti staccate di autoveicoli e
| lavori di ogni genere
|2) Canfora naturale e sintetica | Per la fabbricazione della cel-
| luloide e manufatti diversi di
| celluloide
|3) Cascami di celluloide........ | Per la fabbricazione di semila-
| vorati e manufatti diversi di
| celluloide
|4) Linters di cotone............ | Per la fabbricazione di cellu-
| loide e manufatti diversi di
| celluloide
|5) Miele greggio................ | Per essere raffinato e confezio-
| nato in recipienti, o impiegato
| nella fabbricazione di cara-
| melle e torroni
|6) Morchie ed avanzi di lavo- | Per la preparazione di speciali
razione degli oli vegetali | oli industriali e materie
| grasse " cime verdi e cime
| gialle " per la saponificazione
|7) Oli animali, sego animale, | Per la fabbricazione di sapone
olio di palma, sego vegeta- |
le, grassi non nominati ve- |
getali e animali, olio di |
cocco, ecc. (La concessione |
e valevole per oli e materie |
grasse, esenti da dazio, non |
identificabili nel prodotto |
ottenuto, e per quelli, gra- |
vati di dazio, ma identifi- |
cabili nel prodotto ottenuto) |
|8) Recipienti nuovi di qualsiasi | Per essere riempiti di prodotti
materia e tipo, interni ed | da esportare
esterni |
| |
Art. 3
1. La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, gia' estesa con l'art. 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.
Art. 4
1. E' consentita la esportazione temporanea di cliches per la stampa di cataloghi e di libri.
2. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI TOGNI - LOMBARDO - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI