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Ricostituzione del comune di Cerreto Langhe (Cuneo)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comune di Cerreto Langhe (Cuneo), aggregato a quello di Serravalle Langhe con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 2965, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente alla aggregazione.

2. Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2

1. Gli organici del comune di Serravalle Langhe e del ricostituito comune di Cerreto Langhe saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

2. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

3. Al personale gia' in servizio presso il comune di Serravalle Langhe, che sara' inquadrato nell'organico del Comune ricostituito, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI