Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di L. 100 milioni ed una anticipazione di L. 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualita' a cominciare dall'esercizio 1950-51.
Art. 2
1. Per gli effetti di cui all'art. 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura del predetto onere di complessive L. 170 milioni, sara' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI