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Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di L. 100 milioni ed una anticipazione di L. 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualita' a cominciare dall'esercizio 1950-51.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI