Ricostituzione dei comuni di Gerenzano e Uboldo, in provincia di Varese
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I comuni di Gerenzano e di Uboldo, aggregati a quello di Saronno con regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55, sono ricostituiti con la circoscrizione risultante dalla planimetria allegata al verbale di accordo tra le rappresentanze dei ricostituiti Comuni e di Saronno.
2. Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.
Art. 2
1. Gli organici del comune di Saronno e dei ricostituiti comuni di Gerenzano e di Uboldo saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.
2. Il numero dei posti e gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
3. Al personale gia' in servizio presso il comune di Saronno, che sara' inquadrato negli organici dei Comuni ricostituiti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori, a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI