Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
Art. 2
1. Il periodo di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei vari Corpi e gradi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI PELLA - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI