Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI