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Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:

  1. 1) lire 100.000.000 per viaggi, indennita' di missione e altre speciali indennita' ai personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

  2. 2) lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacita';

  3. 3) lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale) lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione di impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;

  4. 4) lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2

1. Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura degli oneri derivanti dal precedente art. 1 sara' provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, rispettivamente previsti ai capitoli 247, 252, 253, 264 e 266.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI