Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e' maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.
2. Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi e' maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.
3. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Art. 2
1. La maggiorazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI