Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1948
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.728.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1948.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI