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Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.629.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute - nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI