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Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. E' istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse.

2. Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci e' determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem.

Art. 3

1. Il provento del diritto di cui all'art. 2 sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel capo II (Dogane e diritti marittimi) dello stato di previsione del bilancio di entrata.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale.

2. Tuttavia dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa, per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito il 30 aprile 1950, l'ammontare complessivo dei dazi previsti dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza, non potra' eccedere l'ammontare dei dazi convenzionati col protocollo anzidetto.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI