Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, gia' ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.
Art. 2
1. Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattivita' del natante e la causa da cui questa e' derivata.
2. Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attivita' qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI