Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI