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Ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale 1949-1950

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' disposto, per la produzione nazionale 1949-1950, l'ammasso per contingente del frumento, fino ad un massimo di quintali 16 milioni.

Art. 2

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla base dei quantitativi ammassati nelle campagne granarie relative alle produzioni delle annate 1948-49, determinera' i contingenti di grano che possono essere conferiti in ogni Provincia della Repubblica, sulla produzione dell'annata agraria 1949-50.

Art. 3

1. In ogni Provincia e' istituito un Comitato per l'ammasso per contingente presieduto dal prefetto e composto: dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario provinciale, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederterra, dal rappresentante provinciale della C.I.S.L., dal presidente della Federazione provinciale cooperative, dal presidente della Unione provinciale cooperative. Funziona da segretario del Comitato un tecnico.

2. Detto Comitato provvede:

  1. a) alla ripartizione fra i singoli Comuni della provincia del contingente provinciale basandosi, di norma, sulla media dei conferimenti sulle produzioni delle annate 1947-48, 1948-49;

  2. b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.

3. Nel determinare il contingente di ammasso, non si tiene conto dell'annata 1948-49 per i produttori che abbiano usufruito della facolta' di cui al comma secondo dell'articolo unico della legge 5 gennaio 1949, n. 7.

4. I produttori di frumento singoli ed associati, i quali nelle precedenti annate abbiano conferito fino a cinque quintali, sono ammessi al conferimento di frumento di loro produzione per il 50 per cento in piu' del quantitativo massimo in precedenza conferito.

Art. 4

1. I produttori manuali coltivatori, singoli od associati, i quali dimostrino di avere effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito.

2. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilira' i criteri per l'accertamento di detta produzione.

Art. 5

1. Il prefetto, con suo decreto, rendera' esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del precedente articolo.

Art. 6

1. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvedera' alla ripartizione del contingente comunale tra i singoli produttori ed al rilascio agli interessati del documento comprovante la quantita' di prodotto che ciascuno di essi avra' facolta' di conferire ai "granai del popolo".

Art. 7

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvedera', con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche dei prodotti da ammettere al conferimento nonche' a fissare i prezzi, le modalita' e i termini di consegna e di pagamento dei prodotti stessi.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PICCIONI - VANONI - PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI