Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e' elevato da lire 30 milioni a lire 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio 1949-50, derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente, verra' provveduto mediante riduzioni di pari importo dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI