Esecuzione del Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni "Edeleanu" della "ROMSA" e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 maggio 1949
Testo vigente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato il Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle istallazioni "Edeleanu" della Raffineria Oli Minerali Societa' per azioni "ROMSA" e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo e scambio di Note suddetti.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sara' stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente alla alinea 6 del Protocollo di cui all'art. 1 della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - LOMBARDO - SCELBA - PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI