Disciplina delle bombole per metano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano, deve presentarle all'Ente Nazionale Metano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 2
1. L'Ente Nazionale Metano stabilisce, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i giorni ed i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.
2. Il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta, ed esibire la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6, del 21 marzo 1941, o, in mancanza, dichiarare il titolo del possesso.
Art. 3
1. Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione.
2. L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.
3. Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di lire 3.000, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.2
4. L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'.
Art. 4
1. Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, e' tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata, senza interessi.
2. Il versamento della cauzione libera, l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilita', salvi i diritti dei terzi verso il percipiente la cauzione.
Art. 5
1. Il commercio delle bombole per metano e' libero.
2. Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 1, non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole a questo scopo deve essere effettuata entro trenta giorni dall'acquisto presso il fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento.
3. I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.
Art. 6
1. Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, e' punito con l'ammenda, da lire 200.000 a lire 600.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione relativa.2
2. Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonche' i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1.
Art. 7
1. Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo, l'imputato e' ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del registro, prima, dell'apertura del dibattimento, fermo il sequestro per l'attribuzione delle bombole all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso, nonche' l'onere del pagamento delle spese processuali.
2. Per le bombole di nuova fabbricazione, contro il possessore decorre un nuovo termine di trenta giorni per la punzonatura dalla definizione per oblazione volontaria o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Art. 8
1. I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate.
Art. 9
Art. 10
1. Gli utenti, ancorche' proprietari, di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.
2. Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.
3. In mancanza, esso e' riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato.2
Art. 11
1. Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorita' comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.
2. Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.
3. L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalita' stabilite dal regolamento.2