Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto, ed al Protocollo di applicazione provvisorio, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' al Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI