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Abolizione delle cauzioni commerciali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La Cassa depositi e prestiti e gli uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.

2. La domanda degli interessati, munita dei nulla osta dell'Amministrazione garantita e dell'Esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'art. 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato.1

Art. 3

1. La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalita' da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale.

2. Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 12 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - VANONI - PELLA SPATARO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI