Abolizione delle cauzioni commerciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito.
Art. 2
1. La Cassa depositi e prestiti e gli uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.
2. La domanda degli interessati, munita dei nulla osta dell'Amministrazione garantita e dell'Esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'art. 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato.1
Art. 3
1. La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalita' da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale.
2. Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 12 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - VANONI - PELLA SPATARO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI