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Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:

Art. 1

1. Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana, si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

1. Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennita' di espropriazione non deve tenersi calcolo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione o progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei Comuni indicati all'art. 1.

Art. 5

1. I Comuni di cui all'art. 1 fanno parte del Consorzio per la zona apuana. Ciascuno dei Comuni stessi nomina un rappresentante, nel Consiglio del Consorzio.

Art. 6

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio modifichera' il proprio statuto per, adeguarlo alle disposizioni della presente legge. Le modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 21 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - ALDISIO - PICCIONI - TOGNI - VANONI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI