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Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione di soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300.000.000

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo, a carico dello Stato, di lire 300.000.000.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, numero 135 (variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50).

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI