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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1950-51, le seguenti spese:

  1. 1) L. 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);

  2. 2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;

  3. 3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;

  4. 4) L. 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;

  5. 5) L. 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;

  6. 6) L. 18.300.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI