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Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di societa' o di enti nazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI