Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il professore Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata l'allegata convenzione stipulata in Roma il giorno 27 settembre 1949 fra il Ministero della pubblica istruzione e il prof.
2. Evan Gorga per la cessione allo Stato delle collezioni di sua proprieta'.
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000 da stanziare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per provvedere all'assolvimento degli obblighi che lo Stato ha assunto verso i creditori del prof. Evan Gorga ai termini dell'allegata convenzione.
Art. 3
1. E' concesso al prof. Evan Gorga a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dalla data della convenzione di cui agli articoli precedenti, per tutta la durata della di lui vita, un assegno vitalizio mensile posticipato ragguagliato al trattamento economico di un funzionario di grado 3° dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato senza alcuna persona a carico, al netto di ogni ritenuta e imposta.
Art. 4
1. Sono istituite n. 10 borse di studio di lire 300.000 cadauna, intestate al nome di Evan Gorga, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, da assegnarsi per concorso a giovanetti bisognosi, per l'apprendimento dell'arte del canto, ai sensi dell'art. 4 dell'allegata convenzione.
Art. 5
1. Le spese previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 faranno carico ad appositi capitoli da istituire nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1949-50 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
2. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle spese di cui ai predetti articoli relative all'esercizio 1949-50 si fara' fronte mediante riduzione per un equivalente importo complessivo, dello stanziamento del capitolo n. 419, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI