Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.
Art. 2
1. L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e' sostituito dal seguente:
"Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennita' militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1 giugno 1947, mentre per l'indennita' carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data".
Art. 3
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della, Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla pre ente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI