Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, allegato al presente stato di previsione a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 5 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI