Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI