Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (8° provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1949-1950, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3
1. Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI