Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1947-48.
2. Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualita' costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione degli istituti stessi.
3. Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2
1. L'ammortamento decorre dal 1 gennaio successivo all'erogazione del mutuo.
Art. 3
1. Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui.
2. Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, dara' comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.
3. In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sara' inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o piu' stabili di proprieta' degli Istituti che offrano adeguata garanzia.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI