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Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" e' concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.

Art. 2

1. Lo Stato contribuisce nella spesa derivante dalla applicazione del precedente articolo con un contributo straordinario di lire 12 milioni annui a far tempo dall'esercizio 1949-50.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere, ai termini dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI