Aumento da lire 24 milioni a lire 50 milioni, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 del contributo ordinario annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e concessione all'Opera stessa, per l'esercizio finanziario 1949-50, di un contributo straordinario di lire 70 milioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, la misura del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, viene elevata a lire 50.000.000.
2. Per l'esercizio finanziario 1949-50 e' altresi' concesso all'Opera anzidetta un contributo straordinario di lire 70.000.000.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1 aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Art. 3
1. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI