Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme per la pubblicita' sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito dal seguente:
"Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto".
Art. 2
1. All'art. 5 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, le parole: "Ministro per le comunicazioni" vengono sostituite dalle seguenti: "Ministro per i trasporti".
Art. 3
1. L'art. 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito dal seguente:
"La tariffa base della pubblicita', di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, e' stabilita nelle seguenti misure:
lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;
lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;
lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.
I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicita' eseguita con mezzi elettrici luminosi.
Alla pubblicita' semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.
Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato".
Art. 4
1. A favore delle ditte che, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conferiranno ordinativi di pubblicita' per i metraggi qui appresso indicati, verranno applicati i seguenti sconti:
1) per quantitativo non inferiore a metri quadrati 1000, sconto del 5 per cento;
2) per quantitativo non inferiore a metri quadrati 2000, sconto del 10 per cento;
3) per quantitativo non inferiore a metri quadrati 4000, sconto del 15 per cento;
4) per quantitativo non inferiore a metri quadrati 8000, sconto del 20 per cento.
Art. 5
1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dalle Ferrovie dello Stato e' quella risultante dalla tabella unita alla presente legge.
Art. 6
1. Al primo e al secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 5 maggio 1935, n. 1149, le parole: "a cura della milizia ferroviaria" e "per mezzo della milizia predetta", vengono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza" e "per mezzo dei Commissariati predetti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI