Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829 e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro per la pubblica istruzione procedera', entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti Ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.
Art. 2
1. Le nomine disposte in base all'articolo precedente avranno decorrenza a tutti gli effetti dal 1 ottobre 1949.
2. Completato il prescritto periodo di prova, la promozione a ordinario sara' disposta con effetto dalla data in cui sarebbe stata conseguita, se i nominati avessero di fatto assunto servizio il 1 ottobre 1949.
Art. 3
1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 si fara' fronte con gli stanziamenti esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto ai capitoli concernenti le spese per il personale delle scuole secondarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI