Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Sono abrogate le "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili" contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971, ed in loro sostituzione sono richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare", approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI - PICCIONI - PACCIARDI - SFORZA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI