Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.
Art. 2
1. Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione del 50 per cento sui trasporti effettuati in base ai conti di debito presentati dall'Amministrazione ferroviaria medesima.
Art. 3
1. Alla spesa derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI