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Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-1950, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 21 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI